I chioschi di Isola Bella e Isola dei Pescatori, che nel periodo estivo commercializzano oggettistica e souvenir per i turisti, devono pagare al Comune di Stresa, oltre alla tassa di occupazione suolo pubblico, anche il canone di concessione: così ha sentenziato il giudice Maria Cristina Persico del Tribunale di Verbania, riconoscendo la legittimità della pretesa dell’amministrazione.
Le trentadue attività coinvolte nel procedimento dovranno così, salvo ricorso in appello, versare nelle casse comunali circa 170 mila euro di canoni arretrati
dal 2001 al 2006, oltre ad eventuali somme dovute per gli anni successivi. La sentenza chiude il giudizio di primo grado avviato proprio dai titolari dei trentadue chioschi, che si erano opposti all’ingiunzione di pagamento del Comune, chiedendo al tribunale civile di pronunciarsi in merito alla legittimità di questa sorta di doppia imposizione. Da una parte la Tosap e dall’altra il canone di concessione, sempre per la stessa area.
Secondo la tesi dei ricorrenti, rigettata però dal tribunale, una norma del 2000 prevedeva l’impossibilità della doppia tassazione. Secondo il Comune, invece, quelle somme erano dovute, tanto che in altre situazioni analoghe i contribuenti avevano continuato a pagare.
«Era una questione anche di equità – sottolinea il sindaco Canio Di Milia – vi sono altre situazioni dove viene pagata senza problemi la Tosap e il canone di concessione, alcuni titolari delle attività delle isole poi avevano pagato subito quanto dovuto». «Avevamo proposto a suo tempo anche una dilazione dei pagamenti e confermiamo la disponibilità a trovare delle soluzioni».
I chioschi furono realizzati circa una ventina di anni fa secondo un progetto standard sul suolo comunale, andando così a uniformare una varietà di strutture diverse, sempre realizzate su suolo pubblico. Il costo mensile della concessione è di circa 1200 euro l’anno, 100 euro mensili, con variazioni a seconda della dimensioni. In origine il Comune di Stresa aveva richiesto ai titolari dei chioschi anche il pagamento relativo all’anno 2000, salvo poi aver preso atto della intervenuta prescrizione del tributo, estinto trascorsi 5 anni.
(Di Luca Gemelli su La Stampa; Foto La Stampa)
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